Superbonus – Le comunicazioni obbligatorie previste dal DPCM del 17 settembre 2024

Negli scorsi giorni è stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024, provvedimento attuativo del DL 39/2024, cd. Decreto Superbonus, che, all’art. 3, prevede gli obblighi che di seguito andremo a disaminare.

Il provvedimento definisce il contenuto, le modalità ed i termini delle comunicazioni obbligatorie relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici agevolabili con SuperEcobonus e SuperSismabonus, in conformità alle disposizioni dell’art.3 del decreto-legge 39/2024, da inviare rispettivamente all’ENEA e al portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS).

Il decreto stabilisce quindi i termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni da parte dei professionisti incaricati, con l’obiettivo di monitorare l’andamento delle spese agevolabili e garantire la trasparenza e il corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione delle detrazioni fiscali nella misura del 110% (Superbonus) delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.

Devono inviare le informazioni di cui sopra i soggetti:

  • a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

I professionisti tecnici abilitati (progettisti, direttori dei lavori, collaudatori statici) sono tenuti a trasmettere i dati relativi agli interventi agevolati all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) per gli interventi antisismici.

Le informazioni includono i dati catastali degli immobili, le spese sostenute e quelle previste per gli interventi, nonché le percentuali delle detrazioni spettanti. Questi dati devono essere inseriti dai professionisti nella piattaforma designata.

Nello specifico:

  • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;
  • c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
  • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

E’ superfluo ricordare che i professionisti che inviano le asseverazioni sono responsabili delle informazioni trasmesse e, in caso di dichiarazioni mendaci, sono soggetti a sanzioni penali ed amministrative.

I tecnici abilitati, che inviano all’ENEA le asseverazioni previste dall’art. 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge 34/2020, devono includere anche informazioni aggiuntive richieste dall’art. 3 di tale decreto.

I tecnici devono inviare queste informazioni tramite l’asseverazione già prevista dalla normativa e questa comunicazione diventa parte integrante dell’asseverazione stessa.

Le asseverazioni, a partire dalla pubblicazione del decreto, devono includere una sezione aggiuntiva obbligatoria, conforme all’allegato 1 del decreto, che riguarda lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o la fine dei lavori.

Per le asseverazioni inviate prima della pubblicazione del decreto, la sezione aggiuntiva non è richiesta.

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge 34/2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate sopra, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6.

Le informazioni per gli interventi di efficientamento energetico devono seguire le tempistiche stabilite per l’invio delle asseverazioni all’ENEA.

Per gli interventi antisismici, i termini specifici sono:

  • 31 ottobre 2024 per le informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro 30 giorni dall’approvazione del SAL per i casi successivi.

L’art.3 comma 5 del DL 39/2024 stabilisce che la mancata trasmissione dei dati previsti ai commi 1 e 2 entro i termini indicati nel comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come previsto dal comma 13-ter del citato articolo 119 del DL 34/2020, oppure l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo), la mancata trasmissione dei dati di cui sopra comporta la decadenza dell’agevolazione. Si evidenzia che, in questo caso, non si applicano le disposizioni in materia di remissione in bonis previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.

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