Green pass e Condominio

Il Green pass è stato introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.06.2021.

Si tratta di una certificazione in formato digitale stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Tale certificazione attesta che un soggetto si è vaccinato contro il Covid-19, ovvero che è negativo ad un recente tampone, o che è guarito dalla malattia.

La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver ricevuto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di vaccino)
  • essere risultati negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore
  • essere guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi.

Il decreto del Governo del 06.12.2021 ha introdotto una serie di misure di contenimento della quarta ondata della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  • obbligo vaccinale e terza dose;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  • istituzione del Green Pass rafforzato;
  • rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Il Super Green Passo o Green Pass Rafforzato si ottiene solo a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione dalla virus Covid-19.

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore” ha introdotto, a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età e, a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Vi sono quindi due tipi di green pass:

  • base – certificazione ottenibile a seguito di vaccinazione, avvenuta guarigione, esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • rafforzato – certificazione ottenibile solo a seguito di vaccinazione o certificato di avvenuta guarigione. Il green pass rafforzato non prevede, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Dal 15 febbraio 2022 il  Super Green Pass è stato reso obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro ai lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni di età. Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni.

E’ stato esteso anche l’uso del Green Pass base (ottenibile con vaccinazione, avvenuta guarigione o tampone):

  • dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;
  • dal 1 febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.

Dalla una disamina del decreto, emerge un vuoto normativo per quanto riguarda l’ambito condominiale.

Pertanto cerchiamo di rispondere ad alcune domande fondamentali.

Nel condominio chi sono i soggetti obbligati al Green Pass ?

Il Condominio è un luogo di lavoro, quindi sono tenuti a possedere la certificazione verde il portiere, gli addetti alla pulizia, i fornitori, lo stesso amministratore, in quanto tutti soggetti che svolgono la loro attività lavorativa nel Condominio.

Il controllo della certificazione spetta al datore di lavoro e dunque all’Amministratore.

I dipendenti delle imprese esterne che eseguono lavori negli spazi comuni condominiali sono soggetti al controllo del green pass da parte del titolare della ditta per cui lavorano. In ogni caso, è opportuno che l’amministratore chieda, in via cautelativa, ai titolari delle ditte una dichiarazione che i propri dipendenti presenti nel Condominio siano muniti di green pass.

Per partecipare all’assemblea condominiale bisogna esibire il Green Pass?

Anche su questo punto vi è un vuoto normativo ma si presume, dalla lettura delle norme vigenti, che per la partecipazione alle assemblee di condominio non è necessario esibire il green pass.

Per la partecipazione alle assemblee che si svolgono presso lo studio dell’amministratore, il green pass non è richiesto ai condòmini, mentre è necessario per i dipendenti dello studio.

Per la partecipazione alle assemblee che si svolgono presso centri culturali, centri congressi, cinema ed altri luoghi assimilabili, il gestore di tale luogo ha l’obbligo di chiedere il Super Green Pass a tutti i partecipanti.

Pertanto, almeno per il momento, non è possibile escludere dall’assemblea chi non fosse in possesso di Green Pass poiché l’amministratore non è titolato a chiederlo. Tuttavia il Super Green Pass può essere richiesto dal gestore della sala locata per lo svolgimento della riunione.

E l’amministratore?

L’amministratore è obbligato a possedere il Green Pass, che dovrà mostrare in occasione dell’assemblea di condominio se tenuta presso i luoghi sopra citati (centri culturali, centri congressi, cinema ed altri luoghi assimilabili).

Da chi è controllato?

Il Presidente dell’assemblea è il soggetto preposto alla verifica del regolare possesso del Green Pass da parte dell’amministratore del Condominio e dei partecipanti alla riunione condominiale.

Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.

Avv. Gianpaolo Aprea

Articoli recenti
0

Start typing and press Enter to search