La notifica preliminare
L’art. 99 del D. Lgs. 81/08 impone un importante obbligo a carico del Committente / Responsabile dei Lavori stabilendo che
“il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (ove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea);
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno“.
La notifica preliminare è uno degli adempimenti di sicurezza più importanti da rispettare per l’avvio di un cantiere. Si tratta di un documento da inviare per i cantieri temporanei e/o mobili, che deve essere redatto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori ed inviato all’Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nonché, solo in caso di lavori pubblici, alla Prefettura per segnalare la presenza del cantiere.
I contenuti minimi della notifica preliminare sono indicati dall’allegato XII del D. Lgs. 81/08, e tale documento deve contenere:
- Data della comunicazione
- Indirizzo del cantiere
- Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Natura dell’opera
- Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- Durata presunta dei lavori in cantiere
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- Ammontare complessivo presunto dei lavori
Il secondo comma del suddetto articolo prevede che
“copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente“.
L’omesso invio della notifica preliminare comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori -ove nominato- (combinato disposto dell’art. 90 comma 9 lett. c) e art. 157 comma 1 lett. c)).
Ulteriori conseguenze negative del mancato invio della notifica preliminare sono:
- la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell’opera nel caso in cui la notifica non venga inviata al Comune concedente;
- la perdita della possibilità di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge.
E’ importante evidenziare che, in caso di invio tardivo della notifica preliminare, l’attuale normativa non prevede alcuna sanzione a carico del Committente / Responsabile dei Lavori.
La notifica preliminare di cantiere è, appunto, un preliminare proprio perché nel corso dei lavori possono insorgere dei cambiamenti rispetto a quanto inizialmente notificato ad ASL e DPL. Anche una sola modifica nelle attività di cantiere rende necessario l’aggiornamento della notifica preliminare, con la correzione dei dati, ormai superati dai fatti. Il caso più comune di rettifica del documento riguarda il subentro di una nuova impresa, non prevista nella fase iniziale dei lavori. La notifica così integrata andrà nuovamente trasmessa a tutte le autorità.
Di seguito i link delle principali ASL ove effettuare la notifica preliminare:
Campania: https://gisasicurezzalavoro.regione.campania.it/#/login
Lombardia: https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
Lazio: https://prevenzione.regione.lazio.it/registrazione/
Piemonte: https://www.mude.piemonte.it/site/accesso-al-servizio
Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.