La patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi (D.M. 132 del 18.09.2024)

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, l’atteso decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili”.

Pertanto oggi, 1° ottobre 2024, è entrato ufficialmente in vigore il sistema di “patente a crediti” obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Sono escluse dalla disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di base (iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP), lo stesso potrà essere progressivamente decurtato a seguito di violazioni commesse ed adottate con provvedimento definitivo.

Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 contiene le disposizioni relative:

alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
ai contenuti informativi della patente;
ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
all’attribuzione dei crediti;
ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori;
alla sospensione dell’incremento dei crediti;
alle modalità di recupero dei crediti decurtati.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, viene previsto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede alla revoca della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008.

L’autorizzazione ad accedere al portale INL, inizialmente prevista solo per determinati soggetti (titolari della patente o loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici (iscritti nel Repertorio nazionale), il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) è stata estesa anche “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, cioè ai committenti ed agli appaltatori. Le modalità di “ostensione” delle informazioni dovranno essere definite dall’Ispettorato, previo parere del Garante per la Privacy.

Qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, almeno a titolo di colpa grave, l’Ispettorato deve adottare un provvedimento cautelare di sospensione o effettuare una diversa valutazione, che va adeguatamente motivata.

Al verificarsi di determinate circostanze (ad es. storicità dell’azienda, assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio ed attività, investimenti o formazione sia in tema di salute e sicurezza che in altri ambiti) è prevista l’attribuzione di ulteriori crediti.

Gli articoli 7 ed 8 prevedono le modalità di recupero dei crediti decurtati, qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, nonché le ulteriori disposizioni relative alle trasformazioni societarie.

Per ogni biennio senza incidenti, e di conseguenza senza provvedimenti di decurtazione, si recuperano 1 credito fino ad un massimo di 20 crediti.

Se i crediti della patente scendono sotto i 15 non si potrà più operare nei cantieri. In tal caso è possibile proseguire i lavori nel caso di appalti in cui siano stati superati lavori per il 30% del valore del contratto. Il recupero dei crediti è subordinato ad una valutazione da parte di una apposita commissione di rappresentanti INL e INAIL, e comunque dopo aver ottemperato all’obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Coloro che saranno trovati ad operare in cantiere senza patente o con crediti inferiori a 15 saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore 6.000 euro.

Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.
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